La posta elettronica è certamente uno dei servizi Internet più utilizzati poiché consente una comunicazione tra due o più soggetti con la possibilità di inviare anche allegati. Tuttavia come ogni strumento Internet, anche al e-mail è soggetta ad un utilizzo poco corretto da parte degli utenti che la utilizzano spesso per le operazioni di pubblicità indiscriminata nota come spam. Il servizio è molto utilizzato anche dai cybercriminali per compiere delle vere e proprie truffe online o operazioni di phishing per soottrarre importanti informazioni all’utente sprovveduto.
Recentemente è stata emessa una sentenza, precisamente dal tribunale di Cassino, che ha creato non pochi dibattiti poiché la molestia via email, in quanto non contemplata nel nostro codice legale, non è figurabile come reato. Tale osservazione nasce in seguito alla denuncia a carico di un uomo di 41 anni che ha inviato mail offensive ad una coppia.
Il giudice ha però considerato l’uomo non colpevole perché non è avvenuto alcun tipo di contatto vocale. Il messaggio email, si legge nella sentenza, viene considerato informale ed è quindi sufficiente cancellarlo senza leggerne il contenuto. Diversamente dal telefono, con la posta elettronica non è possibile stabilire un contatto diretto.
La sentenza per molti aspetti sembra davvero assurda perchè, se confermata, aprirebbe uno spiraglio alla criminalità. Lo stesso principio dovrebbe quindi valere anche per le comuni lettere?